Determinazione della base imponibile della concessione d'acqua ai fini dell'imposta di registro
art. 45 del DPR n. 131/1986
Determinazione della base imponibile della concessione d'acqua ai fini dell'imposta di registro
a cura di Vincenzo Cuzzola
25 Marzo 2024
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l'art. 45 del DPR n. 131/1986 dispone che “per gli atti concernenti le concessioni di cui all'articolo 5 della parte prima della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito”; l'art. 43, comma 1, lettera h), inoltre, stabilisce che “La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: [...] h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto”.
Come ricordato recentemente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 77/2024, pubblicata lo scorso 22 marzo, in base alle richiamate disposizioni, la base imponibile dell'imposta di registro degli atti di concessione, ivi compresi quelli relativi ai diritti d'acqua, è costituita dall'ammontare complessivo del canone di concessione che il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente, per l'intero periodo di durata della concessione medesima (cfr. circ. 10 giugno 1986, n. 37). Ai fini del calcolo, il canone annuo previsto...