Diritto di rivalsa da accertamento
Con la risposta all’istanza di interpello n.176 del 31.05.2019, presentata ai sensi...
Diritto di rivalsa da accertamento
Istanza di interpello n.176 del 31.05.2019
17 Giugno 2019
Con la risposta all’istanza di interpello n.176 del 31.05.2019, presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212,l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa la possibilità per un contribuente oggetto di accertamento, in base alla normativa vigente, di poter portare in detrazione la maggiore imposta sul valore aggiunto che, in sede di acquiescenza o in altra sede, dovrà versare a titolo definitivo all’erario.
Il principio fornito dall’Amministrazione finanziaria, è applicabile anche agli Enti Locali nel caso in cui quest’ultimi siano soggetti ad attività accertativa da parte dell’Ufficio.
Nel caso in esame, trattato dall’Agenzia delle Entrate, considerato che l’estinzione della cessionaria rende materialmente impossibile l’esercizio della rivalsa così come prevista dall’articolo 60, comma settimo, del decreto del D.P.R. 1972 n. 633, viene richiesto se è corretto emettere, dopo l’effettuazione del pagamento all’erario, una nota di variazione in diminuzione recante l’indicazione degli estremi dell’avviso di accertamento, da annotare nel registro IVA acquisti di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, per computare l’imposta nell’ambito della prima liquidazione periodica.
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire risposta al quesito posto, riprende il dettato normativodell’articolo 60, comma settimo, del D.P.R. 633 del 1972, dopo la modifica introdotta con il decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei...