Esenti IVA i contributi pubblici anti-COVID erogati alle imprese di trasporto scolastico
è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 95...
Esenti IVA i contributi pubblici anti-COVID erogati alle imprese di trasporto scolastico
a cura di Vincenzo Cuzzola
16 Febbraio 2021
I contributi che l’Amministrazione eroga a titolo di ristoro alle imprese di trasporto scolastico per le perdite di fatturato subite dovute all'interruzione del servizio medesimo a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, costituendo somme versate a fondo perduto, sono esenti dall’applicazione dell’IVA: è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 95 dell’8 febbraio 2021.
Secondo gli esperti dell’Agenzia, le somme erogate alle menzionate imprese hanno una natura essenzialmente finanziaria nella misura in cui rappresentano un indennizzo per il mancato completamento (o interruzione) del servizio di trasporto non dovuto ad alcun inadempimento contrattuale ma unicamente a causa "delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Pertanto, le somme erogate, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, devono configurarsi come delle mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
L’occasione ci consente di ricordare brevemente il dato normativo rilevante ed alcune precedenti decisioni dell’Agenzia sulla medesima materia.
Come è noto, l’art. 3, comma 1, del DPR n. 633/1972 stabilisce che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, (...) e in generale da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”; l’art. 2, comma 3, lettera a) prevede, invece, che non si considerano cessioni di beni “le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
In passato, con la circ. 22 novembre 2013, n. 34/E, relativa al trattamento IVA applicabile ai contributi erogati da amministrazioni pubbliche, l’Agenzia aveva già affermato che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini dell'IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, di non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In sostanza, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio...