Esenzione IVA in materia di formazione ai pubblici dipendenti: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
art. 10, primo comma, n. 20
Esenzione IVA in materia di formazione ai pubblici dipendenti: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
a cura di Vincenzo Cuzzola
23 Marzo 2026
L'art. 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA stabilisce che sono esenti dall'IVA «Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile. (…)”.
Come chiarito dalla circolare 18 marzo 2008, n. 22/E dell’Agenzia delle Entrate, l'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'IVA è subordinata al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo; nello specifico, le prestazioni:
a) devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni (requisito soggettivo).
Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, «I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in più occasioni sulla materia (cfr., ad esempio, la risoluzione 22 dicembre 1998, n. 182/E e le risposte ad interpello del 17 giugno 2025, n. 157 e del 12 marzo 2026, n. 79), chiarendo alcuni aspetti fondamentali circa l’esatta interpretazione della normativa richiamata.
In particolare, è stato precisato che la ratio della norma di esenzione in commento è quella ''evitare che gli enti pubblici sopportino l'onere finanziario dell'IVA che sarebbe altrimenti loro addebitata in via di rivalsa dagli esecutori dei corsi di formazione, in quanto ciò limiterebbe la capacità di spesa pubblica in tale settore'' (cfr. anche risoluzione 27 gennaio 2006, n. 16/E e circolare 18 marzo 2008, n. 22/E, paragrafo 6).
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