18 Novembre 2019
In materia di TARI (tariffa rifiuti), sono tassabili in linea di principio sia le superfici liquide (i mezzi natanti che sostano su queste aree producono rifiuti che una volta riversati sulla terraferma, al momento della sosta nel porto, devono essere smaltiti dai comuni) sia le superfici solide (banchine e pontili galleggianti in quanto aree scoperte idonee a produrre rifiuti): è quanto affermato dal Consiglio di Stato nel recente parere n. 2754 del 4 novembre 2019.
Le banchine portuali sono, invero, aree (scoperte) operative esterne, e non pertinenziali, in quanto aree indispensabili per accedere ai posti barca sulle quali operano gli ormeggiatori, transitano i diportisti, vengono eseguiti i lavori di manutenzione delle barche e degli impianti di distribuzione dei servizi ai natanti ormeggiati e sono depositati gli attrezzi necessari all'ormeggio dei natanti.
L’evidente e innegabile presenza umana costituisce idoneo presupposto per la produzione dei rifiuti.
Secondo i giudici, si qualificano aree scoperte, costituenti il presupposto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tutte le estensioni spaziali utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto solido o liquido di cui la superficie è composta e del mezzo terrestre o navale di cui ci si avvale...