Il corretto cronoprogramma della gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata
gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata
Il corretto cronoprogramma della gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata
a cura di Vincenzo Cuzzola
15 Giugno 2026
La giurisprudenza contabile (cfr., di recente, Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 81/2026/PRSE, depositata il 4 giugno 2026; in precedenza, sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 91/2020/PRSE; sez. reg. di contr. Lombardia, deliberazioni n. 189/2024/PAR e n. 386/2019/PAR; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 7/2019/PAR) ha più volte illustrato come la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articoli secondo un preciso cronoprogramma caratterizzato da tre fasi obbligatorie e sequenziali, ossia:
- l’individuazione in bilancio delle risorse;
- l’adozione dell’atto di costituzione del fondo (che costituisce il vincolo contabile alle risorse, quantificandole), atto che è di competenza del dirigente - o del responsabile di settore - e deve essere sottoposto alla certificazione da parte dell’organo di revisione;
- la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.
Conformemente a tali scansioni procedurali, sotto il profilo strettamente contabile, al paragrafo 5.2 dell’Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, si precisa che “Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio ...”.
Come rimarcato dalla giurisprudenza contabile, solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi le risorse riferite al Fondo potranno essere impegnate e liquidate (cfr. sez. reg. di contr. Molise, delib. n. 218/2015/PAR; sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 263/2016/PAR), in quanto “se...







