Il mantenimento dei residui risalenti: il warning della Corte dei conti
Il mantenimento dei residui risalenti: il warning della Corte dei conti
23 Giugno 2026
L’art. 11, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 118/2011 prevede che la Relazione sulla gestione allegata al rendiconto debba illustrare “le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi”.
Tale norma, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 87/2026/PRSE, depositata il 16 giugno 2026, sta chiaramente a significare che, per il mantenimento in bilancio di un residuo attivo ultra-quinquennale non è sufficiente l’assenza di ragioni per la sua cancellazione, essendo invece necessaria l’esigenza di idonee giustificazioni per il suo mantenimento. E tanto più remoto è l’esercizio di provenienza del residuo, tanto più solide, ragionevoli e stringenti dovranno essere le motivazioni addotte per poterlo mantenere in bilancio, nel senso che l’onere motivazionale si fa via via sempre più aggravato all’aumentare dell’anzianità del residuo stesso, onde evitare che tale mantenimento possa offrire una copertura meramente fittizia della spesa (cfr. sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 199/2025/PRSP).
In particolare, ai fini dello stralcio o del mantenimento nel conto del bilancio, l’esigibilità del residuo va valutata non in astratto (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in concreto (quale effettiva capacità di ottenerne il pagamento da parte del debitore), mantenendo nel conto dei residui soltanto quei crediti la cui riscossione possa essere prevista con un “ragionevole grado di certezza”, onde garantire la genuina rappresentazione del risultato di amministrazione (cfr. sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 39/2023/PRSP; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 28/2022/PRSP; sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 94/2020/PRSP; sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 68/2019/PRSP).
Pertanto, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, fermo restando l’obbligo di congruo accantonamento al FCDE, incombe sull’ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini:
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infra-triennale, incombe sull’ente l’obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio (detto altrimenti, il residuo infra-triennale si presume esigibile, salvo...








