Imposta di bollo e di registro nelle convenzioni tra EE.LL.
Agenzia delle Entrate nella risposta ad istanza di interpello n. 183 del 16 marzo 2021
Imposta di bollo e di registro nelle convenzioni tra EE.LL.
a cura di Vincenzo Cuzzola
22 Marzo 2021
Alle convenzioni tra EE.LL. non si applica l’imposta di bollo: è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad istanza di interpello n. 183 del 16 marzo 2021 (nel caso specifico si trattava di una convenzione stipulata tra una Provincia ed alcuni Comuni).
Ed infatti, nel caso specifico delle convenzioni, per quanto concerne l’imposta di bollo, rilevano tre norme contenute nel DPR n. 642/1972:
ü l’art. 2, comma 1, secondo cui “L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato”;
ü in linea generale sono soggette all'imposta fin dall'origine, nella misura di € 16 per ogni foglio, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972, le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti»;
ü l’art. 16 della tabella, Allegato B al d.P.R. n. 642/1972, che prevede l'esenzione per gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati».
Proprio quest’ultima norma è quella rilevante nel caso specifico, con conseguente esenzione dell’imposta di bollo per le convenzioni stipulate tra gli EE.LL.
Il discorso è diverso per quanto concerne l’imposta di registro nel caso di dette convenzioni.