Imposta di bollo e registrazione di un contratto di appalto: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
imposta di bollo
Imposta di bollo e registrazione di un contratto di appalto: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
a cura di Vincenzo Cuzzola
16 Ottobre 2023
Nella fase di registrazione dell’appalto pubblico non è dovuta un’ imposta di bollo ulteriore rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023), richiamato dall'art. 18, comma 10: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 446/2023, pubblicata lo scorso 9 ottobre.
Nel citato documento sono state riepilogate una serie di utili indicazioni in materia di imposta di bollo nel caso dei contratti pubblici, che riteniamo utile ricordare ai nostri lettori.
L'imposta di bollo è disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'art. 1, dispone che “Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa”. Relativamente agli atti indicati nella tariffa, si rileva che ai sensi dell'articolo 1-bis si applica l'imposta di bollo fin dall'origine agli “atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione”.
L'art. 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) stabilisce che “Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.
[...] l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.
L'allegato I.4 prevede all'art. 1 che “Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa [...]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro”.
L'art. 2 dell'allegato in esame stabilisce che “Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13,punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642”.
Con riferimento all'art. 18, comma 10, la relazione illustrativa, oltre ad aver chiarito che la finalità della norma è la “semplificazione razionalizzando i testi vigenti”, precisa che “Il comma 10 rimanda all'allegato I.4 del codice per la determinazione dell'imposta di bollo a carico dell'appaltatore, stabilendo che venga corrisposta in unica soluzione al momento della stipula del contratto e in proporzione al suo valore”.
Con riferimento all'Allegato I.4, nella medesima relazione illustrativa si legge che “Le disposizioni [...] semplificano le modalità di calcolo dell'imposta di bollo su atti e documenti formati in esito a una...