IMU sui cc.dd. beni-merce: le precisazioni del MEF
IMU sui cc.dd. beni-merce: le precisazioni del MEF
19 Novembre 2020
Segnaliamo la recente circ. n. 7/DF del 6 novembre 2020 del MEF, con cui gli esperti del Dipartimento delle finanze hanno fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’IMU sui cc.dd. beni-merce, vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Al riguardo, si deve innanzitutto premettere che la riforma della disciplina dell’IMU, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) è intervenuta anche in materia di beni-merce, i quali sono esenti dall'IMU a decorrere dall’anno 2022 a norma del comma 751 dell’art. 1 della citata Legge n. 160 del 2019; detta disposizione prevede, altresì, che fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati in questione è pari allo 0,1 per cento.
Giova ricordare che, prima della citata riforma, i beni-merce in oggetto erano stati esentati dall’IMU per effetto della disposizione di cui all’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ma al contempo su tali beni poteva applicarsi, a decorrere dal 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), come disposto dal comma 678 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Occorre evidenziare che quest’ultimo comma è stato oggetto di due modifiche normative, ad opera:
dell’art. 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale prevedeva per tale fattispecie l'aliquota ridotta allo 0,1 per cento e la possibilità per i comuni di modificarla, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
dall’art. 7-bis del D. L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale aveva stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’esenzione anche dalla TASI per i suddetti i fabbricati, tributo eliminato a seguito della riforma recata dalla legge di bilancio 2020.
Per poter fruire dell’agevolazione in commento, il comma 5-bis del citato D. L. n. 102 del 2013 ha stabilito l’obbligo, a pena di decadenza dal beneficio, di presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, approvato con il D.M. 30 ottobre 2012, il quale prevede che la presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.
Per quanto attiene alle modalità di presentazione, l’art. 6 del citato D.M. prevede che “la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU 20_ _» e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata”.
A ciò deve aggiungersi che, successivamente, il comma 720 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, ha previsto che i soggetti passivi IMU, ad eccezione di quelli che rivestono la qualifica di enti non commerciali, possono presentare la dichiarazione IMU, anche in via telematica, riconoscendo quindi pure alle persone fisiche e agli enti commerciali la possibilità di presentare la dichiarazione IMU anche in modalità telematica, ampliando così per il contribuente, in un’ottica di semplificazione, il ventaglio degli strumenti operativi allo stesso riconosciuti per adempiere ai propri oneri tributari.