La corretta quantificazione dei fondi da accantonare: indicazioni utili dalla Corte dei conti
Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata Delibera n. 44/2026/PRSE
La corretta quantificazione dei fondi da accantonare: indicazioni utili dalla Corte dei conti
a cura di Vincenzo Cuzzola
13 Aprile 2026
La recente delib. n. 44/2026/PRSE della Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, depositata il 31 marzo 2026, ci offre lo spunto per approfondire l’importanza della corretta quantificazione dei fondi da accantonare.
I giudici hanno stigmatizzato l’operato del Comune che, una volta avuto contezza del risultato utile della società partecipata nell’anno successivo, aveva ridotto il precedente accantonamento relativo alle perdite derivanti dalle partecipazioni, decurtandolo di un importo pari a tale utile, così operando in difformità rispetto a quanto stabilito dall’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016. Ed infatti, l’importo accantonato nel fondo in parola può essere reso disponibile laddove la perdita conseguita negli esercizi precedenti sia stata ripianata, in tutto o in parte, dal soggetto partecipato e non già, dunque, a seguito del solo risultato positivo registrato negli esercizi successivi, al quale, com’è noto, non consegue necessariamente il ripiano delle perdite pregresse.
Nell’occasione i giudici hanno anche evidenziato un secondo errore operativo in cui era incorso il Comune: poiché la partecipata era una società nel campo dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica (gestione del servizio idrico integrato nel territorio regionale), il parametro di riferimento doveva essere rappresentato dalla differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’art. 2425 del codice civile e non dalle perdite di esercizio - anche portate a nuovo - come per le altre tipologie di organismi partecipati.
Nella medesima deliberazione i giudici contabili hanno anche evidenziato che, in applicazione del punto 5.2., lettera h), dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118 del 2011, il fondo contenzioso va costituito autonomamente (e, quindi, considerato separatamente) rispetto agli eventuali altri accantonamenti per passività potenziali, disciplinati, invece, all’art. 167, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), ai sensi del quale “È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all’interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare”.
Già in precedenza la giurisprudenza contabile aveva precisato che il punto 5.2 del principio contabile si caratterizza come “principio speciale” ed è riferito in modo peculiare al fondo rischi per contenzioso, mentre il comma 3 dell’art. 167 del TUEL costituisce una norma di carattere generale che prevede la mera facoltà di accantonare somme in appositi fondi riguardanti passività potenziali, comunque diversi dall’obbligatorio “fondo rischi per contenzioso” (cfr. sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 103/2018/PRSP).
Infine, in merito al...







