La detrazione IVA nel caso della liquidazione di una società: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
c.d. Direttiva IVA
La detrazione IVA nel caso della liquidazione di una società: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
a cura di Vincenzo Cuzzola
06 Ottobre 2025
Come noto, i principi che regolano il diritto alla detrazione sono rinvenibili negli artt. 19 e seguenti del Decreto IVA, che a loro volta recepiscono gli articoli 167 e seguenti, e 178 e seguenti della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA).
Tra questi principi, vi è quello della c.d. inerenza (rectius, afferenza) dell'acquisto (n.d.r. del bene e/o del servizio) rispetto alle operazioni imponibili ad IVA effettuate dal soggetto passivo (“nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti [...]” - cfr. circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, ma anche circolare 24 dicembre 1997, n. 328); senza dimenticare che “Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19bis. (...)” (cfr. art. 19, comma 2, del Decreto IVA).
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 251/2025 del 22 settembre 2025, si ricorda, altresì, che l'esercizio del diritto alla detrazione non è in linea di principio precluso durante la fase di liquidazione, considerato che la messa in liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell'attività, la fase di liquidazione rappresenta l'ultima fase della vita di una società ma resta pur sempre parte dell'attività d'impresa. In tal senso si è espressa, altresì, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea chiarendo che “poiché l'attività deve essere considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati, il semplice fatto che l'avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un soggetto passivo modifichi, in virtù delle modalità previste al riguardo dal diritto nazionale, le finalità delle operazioni di tale soggetto passivo, nel senso che tali finalità non comprendono più la gestione corrente della sua impresa, ma riguardano unicamente la sua liquidazione ai fini dell'estinzione dei debiti seguita dal suo scioglimento, non può, di per sé, incidere sulla natura economica delle operazioni effettuate nell'ambito di tale impresa” (cfr. sent. 3 giugno 2021, causa C 182/20).
Nel presupposto, quindi, che le operazioni...