La distinzione fra passività possibili, probabili e da evento remoto ai fini dell’accantonamento fondo contenzioso
allegato n. 4/2 del d.lgs. 118 del 2011
La distinzione fra passività possibili, probabili e da evento remoto ai fini dell’accantonamento fondo contenzioso
a cura di Vincenzo Cuzzola
27 Aprile 2026
Come è noto, il punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 del d.lgs. 118 del 2011), in cui è previsto che “nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. (…) L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”.
La Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lazio, nella delib. n. 33/2026/PRSE, depositata il 13 aprile 2026, ha ricordato la necessità di distinguere tra...








