Le tre fasi obbligatorie e sequenziali della corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata
Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 65/2026/PRSP, depositata il 1° aprile...
Le tre fasi obbligatorie e sequenziali della corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata
a cura di Vincenzo Cuzzola
20 Aprile 2026
Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 65/2026/PRSP, depositata il 1° aprile 2026, la corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali:
- individuazione, mediante specifico stanziamento, nel bilancio di previsione annuale, delle necessarie risorse finanziarie;
- costituzione del fondo risorse decentrate, che consente di apporre un vincolo di destinazione allo stanziamento di risorse;
- sottoscrizione, con cadenza annuale, del contratto decentrato integrativo, che, insieme al fondo di cui al punto precedente, deve essere certificato dall’organo di revisione che deve attestare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge.
La necessità che l’intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l’anno con la stipula del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l’effettività della programmazione dell’Ente, cui è connessa generalmente l’annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In questo caso le risorse (stabili e variabili) esigibili nel successivo esercizio sono ad esso re- imputate mediante lo strumento del FPV di parte corrente.
Tuttavia, possono verificarsi anche le ulteriori ipotesi:
- costituzione del fondo entro l’esercizio e contratto non sottoscritto entro l’esercizio: in questo caso le risorse (stabili e variabili) confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e risultano immediatamente applicabili, anche in esercizio provvisorio;
- fondo non costituito nell’esercizio e, conseguentemente, contratto non sottoscritto: in questo caso le sole risorse stabili confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, mentre le risorse variabili costituiscono economie di bilancio.
Conformemente a tali scansioni temporali, sul piano strettamente contabile, il principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, al punto 5.2, lett. a), prevede testualmente che «alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.
Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando al quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare, nell’esercizio successivo alla costituzione del FPV, a copertura degli impegni...








