L’erronea duplicazione di una fattura elettronica già inviata in forma cartacea
Con la risposta ad interpello n. 395 dell’8 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito...
Con la risposta ad interpello n. 395 dell’8 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito...
Con la risposta ad interpello n. 395 dell’8 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’erronea trasmissione tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di fatturazione elettronica di fatture già emesse in formato cartaceo rientra nelle figure "simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione" e, pertanto, al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, si dovranno emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione, ex art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, riportando nel campo "causale" la dizione "storno totale della fattura per errato invio tramite SdI".
Lo SdI, utilizzato obbligatoriamente dal 1° gennaio 2019 per l’emissione delle fatture elettroniche, effettua per ogni file correttamente ricevuto una serie di controlli propedeutici all’inoltro del documento al soggetto destinatario. Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario: in particolare, le verifiche di unicità della fattura, effettuate dallo SdI al fine di intercettare e impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comportano lo scarto della fattura che rechi dati coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.
Questo, però, non è avvenuto nel caso esaminato in quanto lo SdI non poteva intercettare ed impedire l’errore consistente nel rinvio in formato elettronico di fatture emesse...
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