Liquidazione diretta per le riparazioni dei veicoli della P.A.: opera lo split payment
split payment per la liquidazione del danno subito dai veicoli della P.A.
Liquidazione diretta per le riparazioni dei veicoli della P.A.: opera lo split payment
a cura di Vincenzo Cuzzola
23 Agosto 2021
Opera il meccanismo dello split payment per la liquidazione del danno subito dai veicoli della P.A. effettuata direttamente dalla compagnia assicurativa alla carrozzeria sulla base di quanto contrattualmente previsto tra le parti: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 474/2021 dello scorso 15 luglio, con la conseguenza che il fornitore emetterà fattura nei confronti della P.A. per la sola quota riferibile all'imponibile relativo all'importo liquidato dalla compagnia assicurativa, e quest'ultima provvederà a versare alla P.A. la relativa IVA.
Secondo l’Agenzia, infatti, il caso in discorso non rientra in alcune delle ipotesi, sporadiche ed evidentemente eccezionali, in cui lo split payment viene escluso.
Tale passaggio merita un breve approfondimento.
Come è noto, l'art. 17-ter, comma 1, del DPR n. 633/1972, che disciplina il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), prevede che “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle PP.AA. contemplate dalla norma, per i quali queste non siano debitori d'imposta (ossia, per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
L’art. 17-ter richiamato, nella formulazione vigente, stabilisce la non applicazione delle diposizioni della scissione dei pagamenti in due casi specifici: