Mancata o incompleta tracciabilità della cassa vincolata: il warning della Corte dei conti
violazione dei principi contabili applicati (Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011)
Mancata o incompleta tracciabilità della cassa vincolata: il warning della Corte dei conti
a cura di Vincenzo Cuzzola
13 Luglio 2026
La mancata o incompleta tracciabilità della cassa vincolata, dovuta anche alle inadeguatezze del software gestionale, integra una violazione dei principi contabili applicati (Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011) e giustifica le prescrizioni della magistratura contabile volte ad imporre all’ente locale l’esatta ricostruzione e il costante monitoraggio dei vincoli di destinazione delle risorse, quale condizione per la corretta gestione finanziaria: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 90/2026/PRSE, depositata il 3 luglio 2026 (richiamando sez. reg, di contr. Lazio, delib. n. 27/2026/PRSE).
In merito, medesima sezione aveva avuto modo di sottolineare in più occasioni (vedasi le deliberazioni n. 67/2023/PRSP, n. 45/2026/PRSE e n. 47/2026/PRSP) che l’ammontare della giacenza di cassa vincolata (al pari di quello del fondo cassa finale) è un dato certo non soggetto a valutazioni, atteso che la sua determinazione è oggetto di apposita disciplina al paragrafo 10.6 dell’Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le cui indicazioni risultano funzionali al corretto avvio del nuovo sistema della contabilità armonizzata.
La quantificazione della giacenza vincolata, da effettuarsi, ai sensi del menzionato paragrafo, a partire dal 1° gennaio 2015, deve necessariamente essere aggiornata ogni anno, in quanto le entrate vincolate (e le conseguenti spese), sono oggetto di continue movimentazioni contabili.
La cassa vincolata, che rappresenta una riserva finanziaria destinata a specifici scopi o progetti, si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati.
La materia de qua ha formato oggetto di puntuale approfondimento da parte della Sezione delle Autonomie, la quale, con la delib. n. 31/SEZAUT/2015/INPR, ha dettato le prime linee di indirizzo relativamente alla gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate. In quella sede si è precisato che: “il regime vincolistico della gestione di cassa … è caratterizzato dall’eccezionalità delle ipotesi, che devono essere circoscritte a quelle indicate ai richiamati artt. 180, comma 3, lett. d) e dall’art. 185, comma 2, lett. i)” (tra le quali ipotesi, nella versione vigente ratione temporis, erano previsti anche i vincoli di destinazione stabiliti per legge, oltre a quelli relativi a trasferimenti o a prestiti), restando conseguentemente escluse da tale regime sia le entrate straordinarie di cui all’art. 187, comma 3-ter, lett. d), TUEL, che le entrate con vincolo di destinazione generica.
Nella parte conclusiva della deliberazione è stato, poi, specificato che: “Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL; entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, lett. d); entrate...








