Mantenimento delle partecipazioni pubbliche: serve idonea motivazione
Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 197/2026/VSG
Mantenimento delle partecipazioni pubbliche: serve idonea motivazione
a cura di Vincenzo Cuzzola
06 Ottobre 2026
Come è noto, l’operazione di revisione periodica implica l’adozione di un provvedimento dettagliatamente motivato con riferimento alla verifica dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti.
Ed infatti, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 197/2026/VSG, depositata il 25 settembre 2026, ha evidenziato che la decisione relativa al mantenimento, con o senza interventi, delle partecipazioni pubbliche, deve essere supportata da una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sotto il profilo della persistente osservanza dei vincoli di scopo e di attività di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del TUSP (d.lgs. n. 175/2016), della sussistenza o meno dei fattori di criticità di cui all’art. 20, comma 2, del TUSP, nonché della compatibilità della scelta con i criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria di cui all’art. 5 del TUSP (cfr. Sezione delle Autonomie, delib. n. 15/SEZAUT/2021).
Va, altresì, ricordato che, in forza dell’art. 20, comma 2, del TUSP, i piani di razionalizzazione devono essere “corredati di un’apposita relazione tecnica”, la quale costituisce la sede più idonea per la ricostruzione delle valutazioni giuridiche ed economiche poste alla base degli esiti dell’attività di revisione formalizzati nel piano.
In particolare, tale relazione tecnica deve riportare un quadro analitico per ciascuna società, offrendo non solo i principali dati inerenti all’attività svolta dalla società (al fine di consentire le necessarie valutazioni in relazione all’osservanza dell’art. 4 del TUSP), alla sua organizzazione e al suo andamento...







