Natura dei redditi derivanti dalla costituzione del diritto di servitù a seguito di una procedura di espropriazione
art. 35, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di...
Natura dei redditi derivanti dalla costituzione del diritto di servitù a seguito di una procedura di espropriazione
a cura di Vincenzo Cuzzola
19 Novembre 2025
L'art. 35, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (TUEPU – DPR n. 327/2001) dispone che «qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici» tale somma rientra tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – DPR n. 917/1986).
Tale ultima disposizione normativa prevede che costituiscono redditi diversi «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».
Ai sensi della successiva lett. h), sono, inoltre, redditi diversi «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi».
L'art. 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. legge di bilancio 2024), ha modificato, dal 1° gennaio 2024:
- l'art. 67, comma 1, lett. h), del TUIR, annoverando tra i redditi diversi anche quelli derivanti «dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento»;
- l'art. 9, comma 5 del medesimo TUIR, prevedendo che «Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle...








