Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in caso di compensazioni
art. 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “Legge di bilancio 2024”),
Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in caso di compensazioni
a cura di Vincenzo Cuzzola
08 Luglio 2024
L’art. 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “Legge di bilancio 2024”), con i commi da 94 a 98, introduce misure di razionalizzazione e di contrasto all’evasione riguardanti la disciplina delle compensazioni di crediti recata dall’art. 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e dall’articolo 37, commi 49 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
In tema di compensazione dei crediti fiscali, è successivamente intervenuto l’art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. “decreto Agevolazioni”), che ha sostituito il comma 49-quinquies dell’art. 37 del citato d.l. n. 223 del 2006.
Con la circolare n. 16/E dello scorso 28 giugno l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, esaminando:
- l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (art. 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL (art. 1, commi 94, lettera a; art. 97, lettera a, e art. 98, della legge di bilancio 2024);
- l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’art. 38-bis del DPR n. 600/1973, di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (art. 4, commi 2 e 3, del decreto Agevolazioni).
L’art. 11 del d.l. n. 66 del 2014, rubricato “Riduzione dei costi di riscossione fiscale”, prevede, anche per finalità di controllo, specifiche modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare; in particolare, in base alle disposizioni previgenti all’applicazione della norma in commento, i versamenti di cui all’art. 178 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono effettuati:
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (cosiddetti “modelli F24 a saldo zero”);
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo.
Per effetto delle modifiche apportate a tale norma dal comma 959 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024, devono essere eseguiti “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”.
La norma in commento, pertanto, estende – a partire dal 1° luglio 2024 – l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di...