Omissione di versamenti e di dichiarazione IVA: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010
Omissione di versamenti e di dichiarazione IVA: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
a cura di Vincenzo Cuzzola
30 Ottobre 2023
L'autoliquidazione di tributi ed imposte insieme alla comunicazione dei relativi dati (cfr., per l'IVA, l'art. 21 bis del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) e alla presentazione della dichiarazione annuale costituiscono i cardini su cui si fonda il sistema fiscale italiano ed il connesso apparato di controllo (in questo senso si veda, anche di recente, Corte Costituzionale, sent. 17 marzo 2023, n. 46). Presidiano tali adempimenti diverse norme sanzionatorie del Decreto Legislativo n. 471/1997:
- l'art. 13: «1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato [...]. 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. [...]»;
- l'art. 11, comma 2 ter: «L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.»;
- l’art. 5: «1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. [...] La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250. [...]».
Dalle norme richiamate, come ricordato recentemente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 450/2023, pubblicata lo scorso 20 ottobre, si evince che un contribuente che voglia porre rimedio al proprio precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l'altro, per ciascun periodo d'imposta (rectius, anno solare di riferimento):
- emettere le fatture trascurate; da notare che la data di emissione da riportare sul documento sarà, ovviamente, il giorno in cui si procede (la data di trasmissione al Sistema di Interscambio, laddove il contribuente volesse procedere su base volontaria tramite fattura elettronica ex art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127), mentre quella dell'operazione il giorno dell'avvenuto incasso del corrispettivo per il servizio reso (la ''data fattura'' di cui alla richiamata fatturazione elettronica via SdI);
- comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto, salvo che «la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero...