Regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai dipendenti pubblici membri di commissioni e collegi
dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'art. 50 del TUIR (DPR n. 917/1986)
Regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai dipendenti pubblici membri di commissioni e collegi
a cura di Vincenzo Cuzzola
15 Dicembre 2025
Nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'art. 50 del TUIR (DPR n. 917/1986), comprende:
- al comma 1, lett. b), “le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato”;
- al comma 1, lett. c-bis) (prima parte), i redditi derivanti dai cc.dd. rapporti di collaborazione ''tipici'', vale a dire “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni”;
- al comma 1, lett. c-bis) (seconda parte), i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione ''atipici'', cioè le somme e i valori in genere “percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.
In particolare, con riferimento alle indennità e ai compensi indicati all'art. 50, comma 1, lett. b), del TUIR, con la circolare del 23 dicembre 1997, n. 326, il Ministero delle Finanze ha precisato che “si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, quindi, per i dipendenti pubblici da soggetti diversi dallo Stato (eventuali somme e valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico costituiscono redditi di lavoro dipendente), per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro, come ad esempio, i compensi per la partecipazione a taluni comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di enti privati o pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza”.
La citata circolare n. 326/1997 ha chiarito...








