Regime IVA dei corsi di formazione del personale acquistati dagli enti pubblici
risposta ad interpello n. 157/2025, pubblicata il 17 giugno 2025
Regime IVA dei corsi di formazione del personale acquistati dagli enti pubblici
L’Agenzia delle Entrate ha effettuato una ricognizione dei documenti di prassi sul regime di esenzione IVA per i corsi di formazione del personale acquistati dagli enti pubblici
25 Agosto 2025
Con la risposta ad interpello n. 157/2025, pubblicata il 17 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato una ricognizione dei documenti di prassi sul regime di esenzione IVA per i corsi di formazione del personale acquistati dagli enti pubblici: ne diamo, di seguito, una breve sintesi.
L'art. 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone che “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Con la risoluzione n. 182/E del 22 dicembre del 1998 è stato chiarito che tale norma “ha previsto per le attività formative rese nei confronti di pubbliche amministrazioni lo stesso trattamento di esenzione dall'IVA applicabile alle prestazioni didattiche elencate nell'art. 10, punto 20, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tuttavia, come chiarito con circolare n. 150/E del 10 agosto 1994, ai fini dell'esenzione dall'IVA delle operazioni di cui trattasi, non è richiesto che i soggetti che eseguono i corsi nei confronti di enti pubblici debbano avere il riconoscimento formale prescritto per il trattamento di esenzione delle prestazioni didattiche ed educative indicate dall'art. 10 n. 20 citato. In definitiva la disposizione legislativa recata dalla legge n. 537 mira ad evitare che gli enti pubblici sopportino l'onere finanziario dell'IVA che sarebbe altrimenti loro addebitata in via di rivalsa dagli esecutori dei corsi di formazione, in quanto ciò limiterebbe la capacità di spesa pubblica in tale settore”.
Con risoluzione 2 novembre 2000, n. 164, è stato ulteriormente precisato che “A tale riguardo la scrivente ha già avuto modo di chiarire, in particolare con la circolare n. 81 del 6 dicembre 1990 della soppressa Direzione Generale delle Tasse e II.II. sugli Affari, che il regime di esenzione [...] si rende applicabile unicamente ai corrispettivi pagati dagli enti pubblici nell'ambito del rapporto contrattuale posto in essere con i soggetti che eseguono i corsi di formazione. Non si applica, invece, ai versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'acquisizione di beni e di servizi nei casi in cui gli enti stessi eseguano direttamente i corsi in rassegna”.
Con successiva risoluzione del 4 aprile 2003, n. 84/E, è stato ribadito che “l'esenzione prevista dalla disposizione in esame si applica nei soli casi in cui gli enti pubblici stipulino convenzioni con terzi per l'esecuzione di corsi formativi, e non anche nell'ipotesi di corsi organizzati e gestiti in via autonoma dall'ente medesimo. Al riguardo si evidenzia che il comma 10 dell'art. 14 citato fa esplicito riferimento ai ''versamenti eseguiti...per l'esecuzione dei corsi di formazione''. Dal tenore letterale della norma si evince che la prestazione agevolata consiste nell'effettuazione del corso formativo.
Qualora, invece, gli enti pubblici procedano alla gestione diretta dei corsi di formazione, i versamenti eseguiti dagli stessi...