Rilevanza IVA delle somme trasferite fra le parti nell'ambito di un contratto di appalto
risarcimento per inadempimento o irregolarità nell'adempimento di obblighi contrattuali
Rilevanza IVA delle somme trasferite fra le parti nell'ambito di un contratto di appalto
a cura di Vincenzo Cuzzola
27 Agosto 2025
Nell’ambito di un contratto di appalto, ai fini IVA, occorre verificare se le somme da corrispondere rappresentano il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell'adempimento di obblighi contrattuali.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA), costituiscono, infatti, prestazioni di servizi imponibili “le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte”.
L'art. 13, primo comma, del Decreto IVA, stabilisce che, agli effetti dell'IVA, “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente...”; il successivo art. 15, primo comma, n.1), prevede che sono escluse dal computo della base imponibile “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
Ai fini dell'assoggettamento ad IVA, è necessario il riscontro di prestazioni caratterizzate dal cosiddetto nesso di reciprocità o sinallagma. Secondo l'orientamento costante dei giudici comunitari, tale reciprocità sussiste in presenza di un collegamento diretto tra il servizio reso e il...