Ritenute sugli appalti di importo superiore a 200.000 euro nel caso di contratti promiscui
Ritenute sugli appalti di importo superiore a 200.000 euro nel caso di contratti promiscui
12 Novembre 2020
Come è noto, l’art. 4 del DL n. 124/2019 ha introdotto l’art. 17-bis al Decreto Legislativo n. 241/1997, secondo cui, nel caso di affidamento di appalti di lavori o servizi di importo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, i committenti sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973, 50, comma 4 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e 1, comma 5, del Decreto Legislativo n. 360/1998), trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
In relazione all'ambito soggettivo di operatività della citata norma, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, ha chiarito che gli enti non...