Rivalsa IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione
Rivalsa IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
interpello n. 49 del 19 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate
25 Gennaio 2021
Segnaliamo la recente risposta ad interpello n. 49 del 19 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate sulla delicata materia della rivalsa IVA e delle condizioni per la relativa operatività; nel caso specifico, sono stati chiesti lumi circa la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione ex art. 26, comma 2, del Decreto IVA, (DPR n. 633/1972) prevista nell'ipotesi di procedura concorsuale rivelatasi infruttuosa e, conseguentemente, esercitare il diritto a detrazione dell'IVA addebitata in rivalsa e non incassata.
Come ricordato dagli esperti dell’Agenzia, l’art. 60, ultimo comma, del Decreto IVA prevede che “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.
Come già più volte chiarito dall’Agenzia (cfr. la circolare n. 35/E del 2013, le risposte ad interpelli n. 84 pubblicata il 26 novembre 2018, n. 176 pubblicata il 31 maggio 2019, n. 531 pubblicata il 20 dicembre 2019 e n. 219 pubblicata il 20 luglio 2020), la norma testè riportata è volta a ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore soggetto passivo a condizione che il medesimo abbia definitivamente corrisposto le somme dovute...