Trattamento economico accessorio 2026 per il personale non dirigenziale della P.A.: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
art. 1, comma 237, della legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025)
Trattamento economico accessorio 2026 per il personale non dirigenziale della P.A.: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
a cura di Vincenzo Cuzzola
27 Ottobre 2026
L'art. 1, comma 237, della legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha previsto che per «l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure».
In sostanza, la disposizione introduce, per il periodo d'imposta 2026, ''per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e aventi un determinato requisito di reddito, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento accessorio (ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa), fino ad un limite massimo del relativo imponibile pari a 800 euro; l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali; il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 50.000 euro. (...) È fatta salva la facoltà di rinuncia scritta (da parte del lavoratore) al regime di imposta sostitutiva in esame, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie'' (cfr. dossier XIX legislatura del 3 novembre 2025, Legge di bilancio 2026, A.S. n. 1689 Annesso - Volume II, Articoli 37-93).








