Trattamento IVA del corrispettivo pagato ad un ente pubblico economico per la visita ad una miniera storica dismessa e ad un parco speleologico
art. 10, comma 1, n. 22), del Decreto IVA (DPR n. 633/1972
Trattamento IVA del corrispettivo pagato ad un ente pubblico economico per la visita ad una miniera storica dismessa e ad un parco speleologico
a cura di Vincenzo Cuzzola
08 Settembre 2025
L'art. 10, comma 1, n. 22), del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.”.
Al fine di individuare le prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della norma citata, occorre fare riferimento alla ratio della stessa, che risiede nel principio, più volte sancito dal legislatore tributario, inteso ad escludere dalla tassazione i servizi considerati di rilevante utilità sociale e culturale. Tale ratio è conforme a quanto stabilito dall'art. 132 della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di esentare dall'Iva, tra le altre, «n) talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato».
Appare utile ricordare, inoltre, che secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, «i termini con i quali sono state designate le esenzioni, che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, devono essere interpretati restrittivamente» (sentenze 15 giugno 1989, causa 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties; 11 agosto 1995, causa C 453/93, Bulthuis Griffioen; 7 settembre 1999, causa C216/97, Gregg; 18 gennaio 2001, causa C150/99, Stockholm Lindöpark; 5 giugno 1997, causa C2/95, SDC, e Gregg, cit.).
In merito all'ambito applicativo dell'art. 10, comma 1, n. 22), del Decreto IVA, nelle risoluzioni del 23 aprile 1998 n. 30/E e del 18 gennaio 1999 n. 4/E, è stato chiarito che la norma ha valenza oggettiva, in quanto le prestazioni in essa contemplate, inerenti alla visita di musei e di mostre, sono esenti dall'imposta a prescindere dal soggetto che le effettua; pertanto, sono esenti da IVA sia le prestazioni rese direttamente che quelle svolte in modo indiretto attraverso l'affidamento a terzi.
La risoluzione del 15 giugno 2004 n. 85/E, ha precisato che: «L'espressione ''simili'', recata dal citato art. 10, primo comma, punto n. 22), ha formato oggetto di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria. [...] La risoluzione n. 395008 del 1985 ha precisato, infatti, che il termine ''simili'' contenuto nell'ultima parte del medesimo art. 10, n. 22) esclude che le prestazioni inerenti la visita debbano riferirsi tassativamente a musei, gallerie ecc. ma amplia l'esenzione a tutte le prestazioni inerenti alla visita di istituti che presentano caratteristiche a quelli indicati...