Trattamento IVA del servizio di gestione globale di una RSA da parte di una cooperativa
servizio di gestione globale di una struttura residenziale
Trattamento IVA del servizio di gestione globale di una RSA da parte di una cooperativa
a cura di Vincenzo Cuzzola
21 Giugno 2021
Si applica l’aliquota IVA del 5% al servizio di gestione globale di una struttura residenziale e assistenziale, affidato dall’ente locale ad una cooperativa sociale ed oggetto di apposita convenzione: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 400 dello scorso 10 giugno.
Come è noto, l'art. 10, comma 1, numero 21), del DPR n. 633/1972 prevede, tra l'altro, l'esenzione dall'IVA per “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili, (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.
Al riguardo, con la risoluzione n. 164/E del 25 novembre 2005, è stato chiarito che le strutture residenziali sanitarie assistenziali (R.S.A.) generalmente ospitano persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, bisognose di protezione, assistenza e cura, al fine di garantire agli stessi una migliore qualità della vita.
L'Amministrazione finanziaria, nei casi in cui è stata chiamata a pronunciarsi con riferimento a fattispecie diverse dalle case di riposo propriamente dette, in considerazione della locuzione "e simili", contenuta nella citata disposizione di cui al numero 21), ha precisato che l'elencazione presente non è da intendersi tassativa (cfr. risoluzioni n. 188/E del 2002 e n. 164/E del 2005), in quanto vi potrebbero rientrare anche strutture diverse nelle quali vengono effettuati servizi aventi le medesime caratteristiche delle prestazioni "proprie" delle case di riposo indicate nella disposizione di cui al citato art. 10.
Nella fattispecie analizzata dall’Agenzia, si era dinanzi ad una cooperativa sociale che forniva una prestazione di servizi aventi per oggetto la gestione globale della struttura RSA in cui venivano ospitati soggetti anziani (non autosufficienti in gran parte e autosufficienti) degni di protezione, assistenza e cura, che si è ritenuto poter ricomprendere tra le prestazioni proprie di una casa di riposo; ossia, la R.S.A. rappresentava, a tutti gli effetti, una struttura "simile" a una casa di riposo in cui vengono rese delle prestazioni del tutto analoghe a quelle effettuate in una casa di riposo.
Al riguardo, con riferimento alle prestazioni proprie di una casa di riposo di cui al richiamato art. 10, numero 21), del d.P.R. n. 633/1972, la Corte di Cassazione, con la sent. n. 11353 del 3 settembre 2001, ha statuito, tra l'altro, che “ciò che deve qualificare la prestazione propria di una casa di riposo è l'alloggio fornito a persone anziane. La...