Trattamento IVA del servizio di lavanderia per ospiti RSA: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
risoluzioni n. 188/E del 12 giugno 2002 e n. 164/E del 25 novembre 2005).
Trattamento IVA del servizio di lavanderia per ospiti RSA: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
a cura di Vincenzo Cuzzola
09 Marzo 2026
Secondo quanto previsto dall’art. 10, primo comma, numero 21), del Decreto IVA, «Sono esenti dall'imposta: (....)
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, ...comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie».
L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'elencazione contenuta nella disposizione citata non è tassativa e che le prestazioni rese da organismi ''simili'' sono esenti quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate accessorie, a persone che per il loro status necessitano di protezione, assistenza e cura (cfr. risoluzioni n. 188/E del 12 giugno 2002 e n. 164/E del 25 novembre 2005).
La risoluzione n. 39/E del 16 marzo 2004 ha precisato che:
- l'esenzione in commento ''ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell'esenzione dall'IVA a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende'';
- sono altresì esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, ''anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA'';
- le prestazioni rese distintamente dalla gestione globale della casa di riposo devono essere fatturate secondo il regime proprio delle stesse e, dunque, in regime di esenzione quando rientrano in una delle fattispecie dell'art. 10 del Decreto IVA.
La risoluzione n. 164/E del 2005 ha chiarito, altresì, che le RSA sono strutture che ''accolgono persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti e si prefiggono di garantire a tali soggetti la salute fisica e il benessere psichico, di promuovere l'autonomia personale, di stimolare gli interessi e le relazioni sociali garantendo la qualità della vita dell'anziano non più autosufficiente o non più in grado di rimanere al proprio domicilio''.
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta alle istanze di consulenza giuridica n. 4 del 3 marzo 2026, per l'applicazione dell'esenzione prevista dal numero 21) dell'art. 10 del Decreto IVA è, dunque, necessario che il servizio prestato...








