Bonus rifiuti. L’applicazione della nuova quota perequativa (UR3a) alla bollettazione TARI
NOTA contenente le informazioni attualmente disponibili.
Bonus rifiuti. L’applicazione della nuova quota perequativa (UR3a) alla bollettazione TARI
a cura di Fondazione IFEL
12 Giugno 2025
In relazione alle numerose richieste di chiarimenti circa l’applicazione del cd. “bonus rifiuti”, che comporta il prelievo di un’ulteriore quota perequativa (UR3a) nell’ambito della bollettazione della TARI e della tariffa corrispettiva (Taric), si riportano di seguito le informazioni attualmente disponibili.
La scelta di attivare il bonus sociale rifiuti (già previsto dal dl n. 124/2019, art. 57-bis) intrapresa con il DPCM 21 gennaio 2025, pubblicato il 28 marzo 2025, ha introdotto un ulteriore elemento di incertezza nel sistema di gestione dei rifiuti urbani, già gravato da continui e gravosi cambiamenti, nonché sul prelievo TARI/Taric ad esso correlato. In particolare, le tempistiche di attuazione dettate dal DPCM, sono subito apparse poco conciliabili con la gestione del prelievo e la relativa bollettazione, essendo state emanate alla fine di marzo 2025. Il DPCM ha, ad ogni modo, dato mandato ad ARERA di definire le regole applicative nei successivi 4 mesi, ai fini dell’entrata in vigore retroattiva del bonus dal 1° gennaio 2025.
Sulla base dei contenuti della deliberazione ARERA n.133/2025 del 1° aprile 2025, emanata in attuazione del DPCM, l’unico elemento attualmente definito è la componente perequativa fissa, stabilita in 6 euro/utenza, da richiedere a tutte le utenze domestiche e non domestiche, già con riferimento all’anno 2025. Come noto,
tale componente dovrà alimentare un fondo perequativo nazionale, gestito dalla CSEA, la cassa di ARERA, costituito per provvedere all’erogazione dei bonus sociali agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate (valore ISEE non superiore a 9.530 euro), pari al 25% dell’importo dovuto a titolo di TARI/Taric per ciascuna annualità. Anche tale percentuale di riduzione è fissa in quanto stabilita dalla legge. Si precisa, in proposito, che ad oggi non è stato ancora regolato il funzionamento del fondo, né le modalità di
riconoscimento dell’agevolazione.
Nel confermare le considerazioni già espresse nel Documento Anci/IFEL dell’8 aprile 2025, è opportuno richiamare la comunicazione già diffusa dal Centro di assistenza SGATE che segnala l’attesa che l'ARERA “adotti apposito provvedimento attuativo che disciplini, tra l'altro, le modalità applicative (ivi compreso l'accreditamento al Sistema SGAte) e le modalità di interscambio dei dati tra gli attori coinvolti (INPS, Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., Comuni e gestori del servizio rifiuti)”. L’indicazione dei soggetti/nuclei familiari che potranno godere dell’agevolazione, infatti, dovrà pervenire
nelle forme appropriate dall’INPS.
Allo stato attuale, dunque, i Comuni sono tenuti a considerare, fin dall’anno 2025, l’obbligo di applicare il prelievo della nuova componente perequativa (UR3a), pari a 6 euro/utenza domestica e non domestica. Si ritiene a tale scopo opportuno procedere con le seguenti modalità, peraltro ad oggi già attuate da numerosi Comuni:
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- applicare la componente...