Comuni di frontiera: definiti i criteri per il contributo statale
decreto 17 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2026
Comuni di frontiera: definiti i criteri per il contributo statale
Conferenza Stato-città ed autonomie locali
22 Ottobre 2026
Con decreto 17 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2026, il Ministero dell’economia e delle finanze ha definito i criteri per determinare e ripartire il contributo statale previsto dall’articolo 10 della legge 13 giugno 2023, n. 83, in attuazione dell’Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri. Il contributo è destinato ai Comuni italiani di frontiera la cui attribuzione dipende dal numero dei lavoratori frontalieri rilevati e dai criteri territoriali fissati dal provvedimento. Il decreto non dispone nuove risorse, ma disciplina il calcolo e il riparto delle somme disponibili sul fondo, istituito dall’articolo 10 della legge n. 83 del 2023 con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Comuni interessati e criteri di calcolo
In base all’art. 3 del decreto, il contributo è riservato ai Comuni il cui territorio ricade, interamente o parzialmente, nella fascia di 20 chilometri dal confine con i Cantoni svizzeri del Ticino, dei Grigioni e del Vallese individuati secondo l’Accordo, nei quali risiedono lavoratori frontalieri, nonché i Comuni ulteriormente inclusi per effetto dell’articolo 1, comma 99, della legge n. 207/2024 e dell’allegato 1 al decreto-legge n. 113/2024.
L’importo del fondo viene diviso per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. La quota pro capite così ottenuta è moltiplicata per il numero dei frontalieri delle singole Regioni interessate e della Provincia autonoma di Bolzano. Le quote complessive sono quindi trasferite a tali amministrazioni per la successiva attribuzione ai beneficiari.
Criteri di riparto
Il decreto (art. 5) prevede modalità differenti in base al territorio di appartenenza.








