Emanate le indicazioni per l’avvio nel 2025 della fase pilota della contabilità accrual e per la formazione di base
Riforma 1.15 Milestone della Riforma 1.15 (M1C1-108).
Emanate le indicazioni per l’avvio nel 2025 della fase pilota della contabilità accrual e per la formazione di base
Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113
28 Agosto 2024
Con l’approvazione degli ultimi standard in lavorazione, il Comitato Direttivo ha completato il set di standard contabili previsto dalla Riforma 1.15, raggiungendo in tal modo l’obiettivo del primo Milestone della Riforma 1.15 (M1C1-108). Ai fini della rendicontazione del predetto milestone, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024 sono stati formalmente recepiti: il Quadro Concettuale, i diciotto standard contabili ITAS e il Piano dei Conti multidimensionale.
Il 27 giugno 2024 è stata firmata la Convenzione n. 176832 tra la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) avente per oggetto la validazione e certificazione dei corsi multimediali costituenti il programma formativo di base previsto dal target M1C1-117.
Successivamente al raggiungimento della milestone M1C1-108, si è reso necessario adottare una disposizione normativa per disciplinare gli adempimenti relativi all’elaborazione degli schemi di bilancio accrual, con riferimento all’esercizio 2025, da parte di un numero di amministrazioni che coprano almeno il 90% della spesa pubblica primaria (milestone M1C1-118); ciò come fase preparatoria e propedeutica all' adozione, entro il secondo trimestre 2026 (pilot phase), del provvedimento legislativo che disciplinerà l’introduzione della riforma stessa a partire dal 2027. La norma disciplina, tra l’altro, il completamento della formazione di base per le amministrazioni assoggettate alla fase pilota ( target M1C1-117).
L’articolo 10, commi da 3 a 12, del Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, disciplina gli adempimenti relativi alla fase pilota di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15, che prevede l'elaborazione degli schemi di bilancio accrual, con riferimento all’esercizio 2025.
Il comma 3 definisce il perimetro di applicazione della Riforma 1.15. Contiene, infatti, l’indicazione delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui alla milestone M1C1-118 della Riforma 1.15; più specificamente elenca le amministrazioni che dovranno produrre gli schemi di bilancio accrual per la fase pilota, con riferimento all’esercizio 2025.
Nella lettera a) è specificato che le amministrazioni centrali incluse nel Bilancio dello stato (i ministeri) sono considerati parte di una unica reporting entity; sono, invece, considerate come distinte reporting entities la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali.
Nelle lettere da b) a l), le amministrazioni sono suddivise per comparti o gruppi omogenei, individuati in coerenza con l’attuale normativa amministrativa e contabile e con l’articolazione dell’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S.13) predisposto annualmente dall’Istituto Nazionale di Statistica;
Nella lettera m) sono inclusi, in via residuale, gli enti e le amministrazioni pubbliche non facenti parte dei gruppi specificamente elencati nelle lettere precedenti.
Il comma 4 esclude dagli adempimenti di cui alla fase pilota: le società, gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (in ragione del loro grado di autonomia) e gli enti indicati, in via residuale, alla lettera m) del comma 3, se di limitate dimensioni; le dimensioni sono individuate in base a due parametri analoghi a quelli utilizzati dal codice civile (art. 2435 bis) per individuare le società che redigono un bilancio di esercizio semplificato (numero dipendenti inferiore a 50 e volume entrate inferiore a 8,8 milioni di euro annui). Lo stesso comma esclude dai medesimi adempimenti: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) gli istituti di alta formazione artistica, coreutica e musicale (AFAM); c) i musei, le soprintendenze e gli istituti autonomi della cultura che, nell’elenco Istat, sono considerati come unità locali, rispettivamente, del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero della cultura e del Ministero dell’università e della ricerca. Sono, altresì, escluse le amministrazioni assoggettate a procedure di liquidazione.