I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate all’Aran sul corretto trattamento fiscale degli importi erogati a titolo di welfare
consulenza giuridica n. 956-32/2026 Agenzia delle Entrate
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate all’Aran sul corretto trattamento fiscale degli importi erogati a titolo di welfare
a cura di Pierluigi Tessaro
24 Agosto 2026
Con la consulenza giuridica n. 956-32/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito all’ARAN i chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale dei benefici di welfare integrativo riconosciuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e finanziati dal “Fondo risorse decentrate”.
Si tratta di un tema particolarmente delicato perché incrocia fonti diverse: disciplina contrattuale, regole fiscali dell’articolo 51 del TUIR, vincoli di finanza pubblica e modalità di utilizzo delle risorse decentrate.
Ne deriva un quadro non sempre lineare, nel quale occorre distinguere attentamente tra somme aventi natura retributiva e benefìci che, una volta destinati a finalità assistenziali o sociali, possono rientrare nel regime fiscale agevolato previsto dalla normativa tributaria.
Nel quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate, l’ARAN ha precisato che il Fondo risorse decentrate è costituito annualmente secondo la disciplina prevista dai CCNL e può essere destinato a diversi utilizzi: trattamenti economici aventi natura stipendiale, trattamenti economici accessori e benefìci di welfare contrattuale rientranti nelle fattispecie previste dall’articolo 51, comma 2, del TUIR.
L’ARAN ha, inoltre, evidenziato che gli utilizzi del Fondo vengono stabiliti anno per anno in sede di contrattazione integrativa e che i benefìci di welfare possono variare, in aumento o in diminuzione, rispetto all’anno precedente. Ulteriore elemento di complessità è rappresentato dai residui: i contratti prevedono, infatti, che eventuali economie del Fondo di un determinato anno possano incrementare il Fondo dell’anno successivo e, in alcuni casi, che ciò avvenga anche per i residui non utilizzati per il lavoro straordinario. Da qui le due questioni poste all’Amministrazione finanziaria: se i benefici di welfare finanziati dal Fondo concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente e se la stessa disciplina possa valere anche quando tali benefìci siano finanziati con residui dell’anno precedente o con residui dello straordinario.
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo 51, comma 1, del TUIR, che sancisce il c.d. principio di onnicomprensività, ovvero che “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” rientrano nel reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, sia gli emolumenti in denaro che i valori offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti sotto forma di beni, servizi e opere, costituiscono redditi imponibili, concorrendo alla determinazione del reddito di...








