ICI per i locali appartenenti a ONLUS
avviso di accertamento per incompleto pagamento dell'Ici per l'anno 2010
ICI per i locali appartenenti a ONLUS
avviso di accertamento per incompleto pagamento dell'Ici per l'anno 2010
13 Febbraio 2020
Il Comune di Pistoia notificava alla F. F. T. - Ente Morale Onlus un avviso di accertamento per incompleto pagamento dell'Ici per l'anno 2010 con una differenza d'imposta di euro 2,464, 00, oltre sanzioni ed interessi. L'ente territoriale riteneva infatti che a mente dell'articolo 7 co. l del decreto legislativo 504/92, non spettava l'esenzione dall'imposta per quei locali della struttura non destinati allo svolgimento di finalità istituzionali non commerciali (trattavasi di locali in cui venivano svolte prestazioni medico- sanitarie professionali retribuite).
Impugnava l'accertamento la Onlus adducendo l'applicabilità dell'art. 7 richiamato era da ritenere esclusa solo nel caso di esercizio di attività esclusivamente e non solo parzialmente di natura commerciale, per cui l'esenzione spettava posto che le attività d'ordine sanitario rientrando pur sempre nell'ambito di un servizio pubblico erano da reputare di rilevanza sociale.
La commissione di primo grado rigettava il ricorso con compensazione delle spese anche sulla base della convenzione stipulata con l'Azienda Sanitaria da cui emergeva che parte dei locali posseduti dalla Fondazione erano stati utilizzati per svolgere attività sanitarie libero-professionali private con finalità lucrative ed imprenditoriali, per cui era da ritenere mancante sia il requisito soggettivo essendo stati utilizzati gli immobili da un soggetto diverso da quelli indicati nell'articolo 87 comma l lettera c del d.p.r. 917/86, sia quello oggettivo perché era stata esercitata un'attività diversa da quella per la quale spettava l'esenzione a termine di legge (articolo 7 co. l lettera i) del d.lgs. 504/92).
Interponeva appello la contribuente ribadendo la tesi della spettanza dell'esonero parziale dal pagamento dell'imposta richiamando l'accreditamento della Regione Toscana rilasciato per le attività sanitarie e sottolineando che le prestazioni effettuate da personale medico - sanitario privato erano praticate a prezzi inferiori a quelli di mercato e che gli eventuali utili percepiti dalla Fondazione, a mente del proprio statuto, erano tutti reinvestiti nei servizi offerti dalla struttura in conformità della generale finalità di solidarietà sociale perseguita dall'ente.
Respinta la preliminare richiesta di sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza impugnata, all'odierna udienza le parti rassegnavano le conclusioni riportate a verbale e la Commissione assumeva la decisione che appresso si motiva.
Ritiene la commissione che non sussistano i requisiti di legge per l'esenzione, per quanto parziale, dal pagamento dell'imposta invocata dalla F. T. alla stregua di una giurisprudenza di legittimità che si è andata formando in maniera univoca. Abbonati subito al nostro servizio, avrai sempre disponibili spunti operativi e consigli pratici curati da esperti del settore, modulistica aggiornata e assistenza dedicata con risposte a quesiti …
La messa a disposizione di parte dei locali della struttura per lo svolgimento di una attività medico-sanittaria professionale e remunerata non risulta contestata e del resto, come evidenziato dal Comune resistente, il dato emerge con chiarezza anche dal DM col quale è stata antorizzata (a certe condizioni tra cui quella di non interferire con le prestazioni rese dal SSN).
Ciò posto si osserva che l'articolo 7 co. l lettera i) del d.lgs. 504/92 stabilisce che l'esenzione dall'imposta locale richiede contemporaneamente il rispetto di tre requisiti: vi dev'essere un utilizzo diretto da parte di un ente non-profit riconducibile alla definizione data dall'articolo 73 lettera C del Tuir; l'attività effettivamente svolta nell'immobile deve rientrare nell'ambito di quelle individuate dalla norma sopra citata (attività previdenziali e assistenziali, sanitarie, didattiche, sportive e ricreative eccetera); essa deve essere esercitata con modalità non commerciali prive di scopo di lucro, attuative di principi di solidarietà e sussidiarietà e, per loro natura, non in concorrenza con altri operatori del medesimo settore.
Al riguardo la Corte di Cassazione (sentenze n. 5747/2005 e n. 10092/2005) aveva già avuto modo di statuire che la disposizione in esame esige altresì che l'utilizzo dell'immobile per le attività agevolate sia totale.
Per visualizzare l'articolo completo devi essere abbonato o accedere all'area riservata
NON SEI ABBONATO?
le proposte di abbonamento