La Circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti
chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle somme indebitamente percepite
La Circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti
a cura di Pierluigi Tessaro
21 Luglio 2021
L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 8/E del 14/7/2021, ha inteso fornire alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti, da restituire al sostituto d’imposta.
Per evitare l’insorgere di contenziosi fra datori di lavoro e dipendenti tenuti alla restituzione di tali importi, nella circolare è stato richiamato l’art. 150, “Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto”, del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), che ha introdotto, all’art. 10 del D.P.R. 917/86, il comma 2-bis, con il quale è stata espressamente prevista la restituzione delle somme “al netto” in aggiunta a quelle al “lordo” della ritenuta, stabilita dall’art. 10, lettera d-bis.
L’aggiunta normativa è intervenuta perché l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni deve riguardare solo le somme effettivamente percepite dal contribuente, ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore.
Il punto 1 della circolare richiama l’art. 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir, che, disponeva, fino al 31.12.2012, che …. ”Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente….le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti”.
Nella Circolare n. 326/97 era stato precisato che, con tale onere deducibile, di importo pari alla somma precedentemente assoggettata a tassazione e, successivamente, rimborsata al soggetto erogatore, il contribuente recuperava le imposte pagate al momento della percezione delle somme.
Questo principio riguardava tutti i redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa, di qualsiasi natura, quindi non solo lavoro dipendente, ma anche compensi di lavoro autonomo professionale, redditi di lavoro autonomo (es. diritti di autore), e redditi diversi (lavoro autonomo occasionale).
L’art. 10, comma 1, lett. d-bis, del TUIR, precisava, inoltre, che le somme oggetto di restituzione riguardavano sia quelle assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o a titolo di acconto, che quelle assoggettate ad Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.
Tali somme costituivano, pertanto, un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione, anche separata, subita.
Allo scopo di consentire il recupero delle imposte versate al momento della percezione delle somme, l’art. 1, comma 174 della Legge di Stabilità 2014, modificando la lettera d-bis del comma 1 dell’art. 10 del TUIR, ha previsto che, dal 1.1.2013, “L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Il punto 2 della Circolare illustra l’art. 10, comma 2-bis del TUIR, precisando che “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.
Nello specifico, viene disciplinata una nuova modalità di restituzione delle somme già assoggettate a tassazione, in aggiunta a quella già prevista, cioè quella al “lordo” della ritenuta, disponendo la restituzione al “netto” della ritenuta.
La Circolare precisa, quindi, che, sulla base della norma, attualmente sono previste due distinte modalità di restituzione degli importi, in quanto il decreto Rilancio ha mantenuto sia la lettera d-bis), che è tutt’ora vigente e disciplina la restituzione “anche” di somme assoggettate a ritenuta, sia il primo comma dell’art. 150, dove viene disposto che le somme restituite al netto delle ritenute subìte «non costituiscono oneri deducibili».
A tale proposito, l’Agenzia fiscale ritiene che, per evitare ingiustificate disparità di trattamento in base alla diversa tipologia di ritenuta operata, la restituzione al “netto” della ritenuta possa avvenire nel caso in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, nonostante l’art. 150 faccia riferimento esclusivamente alle «ritenute alla fonte a titolo di acconto».
Pertanto, la norma potrà trovare applicazione nell’ipotesi di restituzione di somme assoggettate ad imposta sostitutiva, ad esempio, in caso di restituzione di un premio di...