Le operazioni di conguaglio fiscale 2024 e il calendario 2024
articolo 19 del Decreto del Ministro delle Finanze n. 164/1999
Le operazioni di conguaglio fiscale 2024 e il calendario 2024
a cura di Pierluigi Tessaro
08 Luglio 2024
L’articolo 19 del Decreto del Ministro delle Finanze n. 164/1999, modificato dal D.L. n. 124/2019, dà disposizioni in merito alle operazioni di conguaglio fiscale.
Il comma 1 stabilisce che “le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi”.
Il comma 2 prevede che “Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta”.
Il comma 5 prevede, poi, che “L’importo della seconda o unica rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare”.
In caso di conguaglio a debito, è il contribuente che decide come rateizzare il debito.
Un’importante novità contenuta nel D.lgs. n. 1/2024 riguarda l’incremento del numero di rate da cinque a sei, con ultima rata a dicembre e versamento entro il 16/1/2025.