Le spese di trasferta all’estero possono essere pagate in contanti
obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta vale solo per il territorio nazionale
Le spese di trasferta all’estero possono essere pagate in contanti
a cura di Pierluigi Tessaro
25 Agosto 2025
A decorrere dall’1/1/2025 l’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta vale solo per il territorio nazionale e non quando il lavoratore si reca all’estero.
L’articolo 1 del D.L. n. 84 del 17/6/2025 ha previsto che le spese sostenute da un dipendente per una missione all’estero possono essere pagate in contanti anziché con strumenti tracciabili.
Come noto, l’articolo 1, commi 81-83 della Legge n. 207/2024, di Bilancio 2025, ha stabilito l’obbligo della tracciabilità del pagamento delle spese sostenute per le trasferte a partire dal periodo d’imposta 2025.
Ciò significa che la deducibilità fiscale delle spese di viaggio con taxi e ncc (noleggio con conducente), ricevute per pasti e cene, soggiorni in hotel, è subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, ossia bonifici, assegni bancari o circolari, carte di credito, carte prepagate, bancomat, app, wallet, piattaforme elettroniche di pagamento, telepass, unipolmove, mooneygo, ecc.
Per evitare qualsiasi forma di tassazione risulta, quindi, necessario, pagare le spese di missione sostenute con tali strumenti, altrimenti il rimborso verrà assoggettato dal punto vista previdenziale e fiscale.
L'unica eccezione al pagamento tracciato è costituita dall'acquisto di biglietti di trasporto pubblico di linea, come, ad esempio, treno, autobus, vaporetto, che possono essere pagati in contanti, così come le "altre spese", fra cui rientra il parcheggio.
Considerate le difficoltà operative di utilizzare strumenti tracciabili all’estero, il Consiglio dei Ministri, con il Decreto Legge n. 84/2025, ha...