Amministratori locali con contratto co.co.co.: il Comune non deve versare gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi
parere n. 25336 del 26 agosto 2025 del Ministero dell’Interno
parere n. 25336 del 26 agosto 2025 del Ministero dell’Interno
Secondo il parere n. 25336 del 26 agosto 2025 del Ministero dell’Interno, il Comune non deve versare gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi che hanno in essere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
Come è noto, il versamento degli oneri in discorso è previsto, nel rispetto di alcune condizioni, per gli amministratori che sono al contempo lavoratori dipendenti (cfr. art. 86, comma 1, del TUEL – d.lgs. n. 267/2000) ovvero lavoratori autonomi o liberi professionisti (cfr. art. 86, comma 2; Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell’Interno, con atto di orientamento pubblicato il 1° agosto 2024).
I co.co.co non sono assimilabili né ai lavoratori autonomi né ai liberi professionisti: tale circostanza oggettiva impedisce di poter applicare l’art. 86, comma 2.
Parimenti, i co.co.co. non sono neanche lavoratori dipendenti, dovendosi qualificare quali lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata INPS, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Il lavoro parasubordinato rappresenta una forma intermedia tra il rapporto di lavoro autonomo e quello dipendente, la cui definizione si rinviene nell’art. 2094...
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