Componenti dei comitati regionali solo a titolo gratuito
Le funzioni affidate ai Comitati regionali sono riconducibili nel genus “studio o...
Componenti dei comitati regionali solo a titolo gratuito
28 Agosto 2017
Le funzioni affidate ai Comitati regionali sono riconducibili nel genus “studio o consulenze” e sono sottoposte all’applicazione dell’art. 5, comma 9 d.l. 6 luglio 2012 n. 95 e pertanto i componenti già lavoratori privati o pubblici in quiescenza nominati nei suddetti Comitati possono ricoprire l’incarico solo a titolo gratuito. Non vi sono argomentazioni che consentano di differenziare la posizione dei componenti dei predetti Comitati fruitori di trattamento di pensione da lavoro autonomo, essendo la norma in esame finalizzata a limitare il conferimento di determinati incarichi a soggetti che già godono di un trattamento di quiescenza.
E’ quanto si evince dalla lettura del parere reso dalla Corte dei conti, sez. di controllo per la Regione Lombardia, 25 maggio 2017, n. 148.
La questione esaminata riguardava l’ambito di operatività del divieto di incarico retribuito di cui all’art. 5 comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95. Tale norma testualmente prevede che “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia”.
Nel caso esaminato dalla Corte, i dubbi interpretativi erano sorti, in particolare, in riferimento a tre diversi Comitati costituiti con legge regionale, e precisamente:
1) Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici;
2) Comitato per attività ispettiva e di controllo interno;
3) Comitato tecnico consultivo riguardante la disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione.
La Corte ha ritenuto opportuno valutare gli incarichi di studio o consulenza, il cui configurarsi fa scattare l’applicazione della disciplina limitativa in esame.
Secondo la Corte, come evidenziato anche dalla Circolare del Consiglio n. 6/2014, non è sufficiente, al fine di escludere l’applicabilità della predetta disciplina, che l’incarico si sostanzi nella “partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici”, ma è necessario che non dia neppure “luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali”. Nella questione...