Misure semplificate per l’introduzione del lavoro agile: superata la sperimentazione
di Valerio Langè e Emilio Gregori, Synergia (Milano)
Misure semplificate per l’introduzione del lavoro agile: superata la sperimentazione
di Valerio Langè e Emilio Gregori, Synergia (Milano)
09 Marzo 2020
La circolare numero 1 emanata il 4 marzo dal Ministro della Funzione Pubblica supera quanto disposto dalla legge 124/2015 (legge Madia) per quanto riguarda il lavoro agile; infatti, il decreto-legge 9/2020, all’articolo 18, comma 5 prevede che “All’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole “per la sperimentazione” sono soppresse” e sancisce così la fine della fase sperimentale del lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni.
La circolare vuole garantire la continuità delle attività della Pubblica Amministrazione, delle società a controllo pubblico e degli Enti vigilati in occasione dell’emergenza sanitaria COVID-19 dichiarata il 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei ministri per la durata di sei mesi (quindi fino al 31 luglio). Per questo, dichiara conclusa la fase sperimentale del lavoro agile regolamentata dalla direttiva 3/2017 (direttiva Madia) e oltre a chiedere alle PPAA di potenziare il lavoro agile e privilegiare modalità flessibili di svolgimento delle attività lavorative (art. 3 direttiva 1/2020), fornisce precise indicazioni circa le misure e gli strumenti a cui ricorrere per incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa.
Infatti, è ora possibile ricorrere in via prioritaria al lavoro agile come forma evoluta di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa; in particolare, la circolare individua un percorso che ogni Amministrazione saprà adattare alle proprie esigenze. Le tappe indicate sono:
- coinvolgimento dei Comitati Unici di Garanzia per adottare misure di flessibilità adeguate;
- mappatura della attività per individuare quelle compatibili col lavoro da remoto;
- utilizzo di soluzioni “cloud” per l’accesso ai dati e ricorso a strumenti di videoconferenza e call conference per riunioni e incontri di lavoro;
- utilizzo anche di dispositivi personali, nel caso in cui il dipendente si renda...