Aran: Congedo parentale ad ore
Congedo parentale ad ore
Aran: Congedo parentale ad ore
23 Agosto 2019
In materia di congedi parentali a ore, alla luce di quanto definito nell’art. 44, comma 8, del CCNL Funzioni centrali 2016/2018, è possibile per il personale fruirne per intervalli inferiori alla metà dell’orario giornaliero? In tal caso, qual è il monte ore da equiparare convenzionalmente all’intera giornata lavorativa?
Sul punto, va rammentato che la possibilità di utilizzo ad ore del congedo parentale, nell’alveo dell’art. 32 del testo unico sulla maternità e paternità, è stata introdotta dall’art. 1, comma 339, lett. a) della legge di stabilità per il 2013 (l. 24/12/2012, n. 228) e che il d.lgs. n. 80/2015 è successivamente intervenuto ad integrare tale disciplina prevedendo che “In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”. Tale disciplina è stata, infine...