Aspettativa per motivi familiari
accordo tra ente e lavoratore, in deroga alle previsioni degli artt.39 e 42 del CCNL delle Funzioni...
Aspettativa per motivi familiari
accordo tra ente e lavoratore, in deroga alle previsioni degli artt.39 e 42 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018
04 Febbraio 2020
Quesito:
Sulla base di un accordo tra ente e lavoratore, in deroga alle previsioni degli artt.39 e 42 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, è possibile concedere un’ulteriore aspettativa per motivi familiari e personali a dipendente che ha già fruito, al medesimo titolo, di un periodo di nove mesi prima che siano trascorsi tre anni? Anche ove la fruizione dell’ulteriore aspettativa porterebbe al superamento della concessione massima di 12 mesi nell’arco del triennio e non rispetterebbe i sei mesi di servizio attivo tra i due periodi di aspettativa?
Risposta:
Relativamente alla particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue;
a) sulla base delle precise indicazioni dell’art.39, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, la durata complessiva del periodo di aspettativa per motivi personali non può essere superiore a dodici mesi in un triennio;
b) la suddetta aspettativa, nei termini quantitativi previsti può essere fruita frazionatamente (art.39, comma 2, del CCNL del 21.5.2018);
c) ove la fruizione dell’ulteriore periodo di aspettativa nel triennio, portasse al superamento del vincolo temporale dei 12 mesi nel triennio, essa non potrebbe in alcun modo essere concessa; si tratta di una disciplina specifica che non ammette deroghe né unilaterali da parte del datore di lavoro, né consensuali, sulla base di un accordo con il lavoratore;
d) ove, invece, la fruizione dell’ulteriore periodo di aspettativa non comporti il superamento di tale limite temporale dei 12 mesi, allora essa potrà essere concessa;
e) si ricorda che, comunque, in base alla disciplina contrattuale, l’aspettativa può essere concessa solo previa autonoma valutazione della stessa con le esigenze organizzative o di servizio dell’ente;
f) la possibilità di concedere l’ulteriore periodo di aspettativa (ove non comporti il superamento del tetto dei 12 mesi nel triennio) è comunque subordinata anche al divieto di cumulo sancito dall’art. 42, comma 1, del medesimo CCNL del 21.5.2018, secondo il quale: “1. Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo”; per servizio attivo si intende...