16 Settembre 2021
Quali istituti possono essere utilizzati per giustificare l’assenza temporanea dal servizio del personale appartenente al comparto delle Funzioni locali, tra cui anche il personale educativo, socio-sanitario e della Polizia locale, convocato dalla ASL per la somministrazione del vaccino Sars-Cov-2, alla luce di quanto già avviene per il personale del Comparto Scuola ai sensi dell’art. 31, comma 5, del DL. 22/3/2021, n° 41?
Inoltre, l’attestazione di avvenuta vaccinazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente può essere ritenuto titolo giustificativo idoneo in relazione alla copertura dell’assenza dal servizio mediante utilizzo dei permessi di cui all’art. 35, comma 1, del CCNL 21/5/2018 relativo al comparto delle Funzioni locali?
In relazione alla tematica in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, Dlgs n, 165/2001 e smi, l’attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia è limitata, per quanto qui ne occupa, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislativeo regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa e responsabilità dell’Ente.
Tanto premesso, per quanto di competenza, si precisa quanto segue.
Nell’ambito della cornice contrattuale non si rinvengono disposizioni specifiche legate alla “pandemia” e tanto meno indicazioni regolative per l’assenza temporanea dal servizio per l’espletamento della prestazione vaccinale in oggetto.
La scrivente Agenzia, per i limiti di competenza sopra indicati, non può dare indicazioni in merito agli istituti da utilizzare, nei casi prospettanti, in quanto non può operare...