Contrattazione collettiva integrativa
istituti della partecipazione sindacale
Contrattazione collettiva integrativa
Orientamenti Applicativi ARAN
15 Aprile 2026
Le organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL sono titolari della contrattazione collettiva integrativa e degli istituti della partecipazione sindacale? È possibile una interpretazione estensiva delle clausole contrattuali?
- Id: 37180
Nell’esercizio del ruolo di assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi che l’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 affida esclusivamente a questa Agenzia, si ribadisce che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei Comparti e delle Aree di contrattazione - fonte primaria del rapporto di lavoro - prevedono in forma inequivoca quali siano i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché degli altri livelli di relazioni sindacali (informazione e confronto), che sono la RSU (o le RSA per le aree dirigenziali) e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.
Tanto premesso, giova ricordare che il legislatore ha dettato norme speciali per la contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale nel pubblico impiego contrattualizzato contenute nel D. Lgs. 165/2001, conferendo alla contrattazione collettiva la competenza a disciplinare il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali.
In tale ambito, il legislatore ha delineato con chiarezza all’art. 42, comma 7, del citato D. Lgs. n. 165/2001 quali siano i soggetti titolari dei diritti di informazione e partecipazione previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del medesimo decreto come declinati dalla contrattazione collettiva, conferendo a quest’ultima il potere di affiancare alle rappresentanze sindacali unitarie le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Tale facoltà è stata esercitata da tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro che sono stati sottoscritti dal 1995 ad oggi in tutti i comparti...






