Contratto integrativo sottoscritto dalla RSU e dalla parte datoriale senza la firma dei rappresentanti delle OO.SS.
art. 43, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
art. 43, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
L'art. 43, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale. Analoga norma non è prevista né dal legislatore né dai contratti collettivi per la contrattazione integrativa.
Pertanto, per la validità di un contratto integrativo è in primis necessario che tutti i soggetti ammessi alle trattative siano correttamente e costantemente convocati alle riunioni di contrattazione. Sotto tale profilo, si ricorda che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalla RSU, che decide al suo interno a maggioranza.
Inoltre, nel corso del negoziato le amministrazioni dovranno porre in essere tutte le iniziative volte a ricercare il maggior consenso possibile, la cui valutazione rientra nella discrezionalità delle amministrazioni stesse, in relazione sia del grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse...
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