Per quanto di competenza, si evidenzia che l’istituto giuridico del periodo di prova, disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, diversificato nella sua durata in relazione alle diverse categorie di inquadramento previste nel sistema di classificazione, è finalizzato a verificare la reciproca convenienza delle parti alla conclusione del rapporto di lavoro definitivo e si fonda sul principio di effettività.
In coerenza con tale principio, la norma dell’art. 20, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 prevede espressamente che “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL.”
Data la formulazione testuale della richiamata norma contrattuale, che fa genericamente riferimento alla nozione di altri casi di assenza previsti dalla legge, la disciplina ivi prevista si ritiene debba essere applicata in tutti i casi in cui una norma di legge consenta o disponga la effettiva sospensione dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Alla stregua di tale canone interpretativo potrà...