Malattia non retribuita
concessione degli ulteriori 18 mesi
Malattia non retribuita
Orientamenti Applicativi ARAN
16 Dicembre 2021
Durante il periodo di comporto, la concessione degli ulteriori 18 mesi è solo su richiesta del lavoratore? L’ente può procedere in autonomia?
Relativamente alla corretta interpretazione della disciplina prevista dall’art. 36 del CCNL del 21.05.2018, la scrivente Agenzia ha avuto modo di precisare che conclusosi il periodo di comporto stabilito dal primo comma del richiamato art. 36, viene meno il divieto di licenziamento del lavoratore per malattia ed il datore di lavoro pubblico può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, adducendo a giustificazione solo e soltanto la circostanza dell’avvenuto superamento del periodo massimo di conservazione del posto.
Al fine di evitare la risoluzione del rapporto, superato il periodo massimo di conservazione del posto, previo accertamento delle condizioni di salute e su richiesta del lavoratore, l’ente può concedere al lavoratore la possibilità di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, sia pure non retribuito.
Con particolare riferimento alle modalità applicative dell’art. 36, comma 2, si evidenzia che, come espressamente ivi...