Nuova disciplina della retribuzione di posizione dei segretari ex art.60 del CCNL 16.07.2024
tutela di cui all’art. 43 comma 2 del CCNL 16.05.2001
Nuova disciplina della retribuzione di posizione dei segretari ex art.60 del CCNL 16.07.2024
Orientamenti Applicativi ARAN
19 Giugno 2025
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina della retribuzione di posizione dei segretari ex art.60 del CCNL 16.07.2024, in caso di nomina di un segretario proveniente dalla disponibilità, con la tutela di cui all’art. 43 comma 2 del CCNL 16.05.2001, in quanto proveniente da un ente di classe superiore, l’ente che lo ha nominato come deve graduare la sua retribuzione di posizione? E gli oneri come vengono ripartiti tra ente e ministero dell’interno?
- Id: 34539
L’art. 60, commi 1 e 2 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 16.07.2024, innovando la precedente disciplina in materia di retribuzione di posizione dei Segretari comunali e provinciali, stabilisce che la retribuzione di posizione debba essere definita dagli Enti di titolarità in base alle rispettive classi demografiche ed in base a criteri predefiniti di graduazione, entro i valori minimi e massimi indicati, per ciascuna classe demografica, nella tabella dello stesso articolo.
Nel comma 6 (primo e secondo periodo) del medesimo articolo, con riguardo al segretario in stato di disponibilità, si precisa che allo stesso va riconosciuta la retribuzione di posizione nell’importo minimo di cui alla tabella corrispondente alla classe demografica dell’ente di ultima titolarità, anche con riferimento alla applicazione dell’art. 43, comma 2, del CCNL 16.05.2001, a garanzia della particolare tutela che era stata introdotta a favore del personale, nelle casistiche ivi contemplate.
L’art. 43, comma 2, del CCNL 16.05.2001, espressamente richiamato dal comma 6 dell’art. 60 in esame, come noto, dispone che in caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di provenienza, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento durante il periodo di disponibilità.
In base al nuovo sistema introdotto dall’art. 60, il nuovo ente ove è conferito l’incarico – in modo analogo a quanto era previsto con la diversa disciplina della “maggiorazione” – potrà però prevedere, la corresponsione di una quota aggiuntiva, rispetto al minimo della fascia di appartenenza dell’ente, entro il valore massimo di tale fascia. Tale maggior valore dovrà ovviamente essere “giustificato” sulla base dei criteri di graduazione di cui al comma 2 dell’art. 60 adottati dall’Ente (ad esempio, sulla base dell’attribuzione di funzioni aggiuntive ovvero di una situazione di oggettivo disagio del contesto ambientale).
Qualora, nel nuovo ente di titolarità, collocato nella fascia demografica immediatamente inferiore, la posizione del segretario...