Riposo compensativo
modifica introdotta dall'art. 26, comma 1, del CCNL 2022-2024
Riposo compensativo
Orientamenti Applicativi ARAN
17 Giugno 2026
La modifica introdotta dall'art. 26, comma 1, del CCNL 2022-2024, in aderenza alla tutela contenuta all'art. 9 del D.Lgs 66/2003, ha la finalità di assicurare al lavoratore, che per particolari esigenze di servizio non usufruisca del giorno di riposo settimanale, un riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive, per garantire allo stesso di un adeguato intervallo temporale libero ad obblighi lavorativi da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Sul punto, appare utile evidenziare che la ratio delle disposizioni del D.Lgs 66/2003 in materia di pause e riposi non è la remunerazione del tempo, ma la salvaguardia della salute e della sicurezza del lavoratore, costituenti beni primari di rango costituzionale. Sotto tale profilo, difatti, la disposizione di legge in questione non entra nel merito delle modalità di computo dell'orario di lavoro. Pertanto, il riposo compensativo non potrà comportare una riduzione dell'orario relativo alla settimana in cui lo stesso viene goduto.
Ad esempio:
Caso 1: lavoratore che viene chiamato a prestare 3 ore nella giornata del riposo settimanale;
allo stesso spetterà, in continuità con la previgente disciplina, oltre ad un compenso aggiuntivo pari alla maggiorazione del 50% della tariffa oraria (per 3 ore), un riposo compensativo, non più pari alle ore prestate ma di almeno 24 ore, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, con le seguenti conseguenze sul computo dell'orario settimanale:
• se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari...








